Ecobonus 110%

Home / Agevolazioni fiscali / Ecobonus 110%

Ecobonus 110%

Per tutto il 2020 è stata prorogato il bonus ristrutturazione che riguarda anche la fornitura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di tutti i componenti. Difatti, la posa in opera dei pannelli fotovoltaici è un’operazione che ricade nella manutenzione straordinaria, condizione necessaria per accedere a questo tipo di detrazione fiscale.

Molto più interessante è l’Ecobonus introdotto con il Decreto Rilancio che concede la detrazione il 110% delle spese sostenute. In pratica, ti viene restituito più di quanto spendi tramite delle detrazioni sulle tasse future. Partiamo proprio da questo:

Ecobonus 110%: interventi trainanti il fotovoltaico.

Installare il solo impianto fotovoltaico non ti permette di accedere al 110%.

Per tutto il 2020 e fino a dicembre 2021 potrai detrarre il 110% delle spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi accumuli, sia sulle prime che sulle seconde case, qualora tale intervento avvenga contestualmente a:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Quindi dovresti isolare termicamente una parte dell’edificio o dell’appartamento qualora tu viva in un’unità con accesso indipendente! Puoi isolare le pareti esterne, i pavimenti a contatto con luoghi freddi (terreno o cantine) e la copertura.
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici. In questo caso si parla della sostituzione dell’impianto condominiale o della sola caldaia esistente con un qualcosa di più efficiente.
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici. Quindi, l’ultimo intervento trainante riguarda la sostituzione degli impianti di edifici unifamiliari con sistemi più all’avanguardia.

Come accennato, gli impianti fotovoltaici dovranno essere collegati alla rete pubblica. Quindi, non cercare di sovradimensionare l’impianto, in quanto la quota di energia prodotta che eccede i tuoi consumi andrà immessa nella rete pubblica.

Dovrai cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

Secondo requisito: il salto di due classi energetiche.

Non ti sarà sufficiente realizzare uno di questi interventi per accedere al bonus fotovoltaico al 110%, ma dovrai migliorare anche la certificazione energetica APE del tuo edificio di almeno 2 classi. Ad esempio, qualora vivessi in una villetta in classe G, dovresti passare almeno alla E. La legge ti agevola in ciò: per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione 110%, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico, del fotovoltaico ecc.

Facciamo un esempio. Immagina di isolare con il sughero metà delle superfici disperdenti del tuo edificio. Dal calcolo del termo-tecnico, l’operazione risulta insufficiente per ottenere il balzo di due classi. A quel punto, la legge ti permette di realizzare ulteriori interventi al fine di raggiungere l’obiettivo, tutti rientranti nel 110%. Ad esempio, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, di nuovi infissi, del portone blindato ecc. Insomma, in una maniera o nell’altra, dovresti farcela.

L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile, A/8: Abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Infine, per gli addetti ai lavori, il fotovoltaico, anche se non presente nella situazione attuale, deve essere considerato per determinare il salto di due classi. Ovviamente, se non viene accoppiato ad una pompa di calore elettrica contribuirà in maniera poco significativa al salto delle classi energetiche. Questo perchè, il fotovoltaico non è un servizio energetico, ma è a servizio dei vari impianti.

Ma attenzione, esistono dei tetti massimi di spesa:

Massimali Ecobonus 110%.

Per ogni unità immobiliare, al massimo potrai portare in detrazione:

Intervento Abitazioni uni- familiari o con accesso indipendente Edifici da 2 a 8 unità Edifici con più di 8 unità
Isolamento termico 50.000 € 40.000 € 30.000 €
Sostituzione impianto 30.000 € 20.000 € 15.000 €
Impianti fotovoltaici 2.400 € per ogni kW di potenza nominale (max 48.000 €)
Sistemi di accumulo 1.000 per ogni kWh (max 48.000 €)

Come puoi notare, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi in ristrutturazione edilizia, urbanistica o nuova costruzione, ai sensi del DPR 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Facciamo un esempio, se dovessi installare un impianto da 3 kw con un accumulo di 4,8 kwh, il tetto massimo di spesa per il fotovoltaico sarà pari a 2,400 x 3 + 1000 x 4,8= 12.000 €. Mentre per l’isolamento e l’impianto di riscaldamento, il massimale varia in base alla “consistenza dell’edificio”.

Questa detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Attenzione, nel caso che l’impianto fotovoltaico venga trainato solo dal Sismabonus, ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86, il massimale di spesa è il medesimo del bonus casa/sismabonus. In pratica, tutte le spese ricadenti nel bonus casa/sismabonus/fotovoltaico avranno come massimale 96.000 € per ogni unità immobiliare. Il massimale di 48.000 € si sblocca solo nel caso che l’intervento trainante sia il cappotto o l’installazione di generatore (Decreto Rilancio, ecobonus 110%).

 

Leave a Reply